Tar Abruzzo, sentenza n. 00366/2019

 

L’art. 32 della l. n. 392/78 subordina la corresponsione delle somme dovute a titolo di aggiornamento del canone di locazione all’indice Istat alla preventiva richiesta da parte del locatore. È pertanto da ritenersi affetta da nullità la clausola che prevede l’adeguamento automatico annuale del canone di locazione agli indici ISTAT escludendo la previsione della necessaria  richiesta da parte del locatore.Nel caso in cui il debitore abbia provato il proprio pagamento, cade sul creditore l’onere di dimostrare l’imputazione ad un credito diverso da quello per il quale agisce.SE 00366.2019 Tar Abruzzo