Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 400/2019

 

 

La disdetta di un contratto di locazione che richiami la legislazione sulle locazioni commerciali (l. 392/1978), è nulla se difetti di motivazioni.

Il silenzio sulla (illegittima) comunicazione di recesso anticipato non può essere interpretato come adesione tacita alla disdetta di essa locatrice o  come volontà abdicativa  della parte,in quanto non può mai essere oggetto di presunzioni la volontà di rinunciare ad un diritto di credito, né tantomeno il silenzio o l’inerzia possono essere considerati manifestazione tacita di rinunciare al diritto di credito.

SE 400.2019 Corte Appello Firenze   

Tribunale di Grosseto, sentenza n. 408 del 2018