Tribunale di Cremona, sentenza n.306/2017

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione / concessione è attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove tragga origine da un atto stipulato per assegnare al privato l’uso eccezionale di un bene pubblico demaniale  o comunque di un bene classificato al patrimonio del comune come bene indisponibile.Tale atto,infatti, non ha natura privatistica dal momento che difetta il requisito della posizione paritetica delle parti perché l’amministrazione mantiene sempre una posizione di supremazia stante la destinazione del bene pubblico alla diretta realizzazione di interessi pubblici

Le eccezioni concernenti le indennità, canoni ed altri corrispettivi, ex art. 133 del Codice del processo amministrativo, restano comunque soggette al regime generale di riparto della giurisdizione: ricadono in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano ad oggetto diritti soggettivi ed in quella del giudice amministrativo quando, viceversa, si faccia questione dell’esercizio legittimo di un potere spettante alla pubblica amministrazione. Anche in materia di canone per l’occupazione di suolo pubblico,devono ritenersi devolute alla giurisdizione del G.A. le controversie che riguardano il modo in cui la pubblica amministrazione, nell’esercizio del suo potere regolamentare, disciplina il rapporto (anche economico) in cui si estrinseca l’occupazione del suolo, residuando in capo al giudice ordinario le vicende attinenti all’attuazione di diritti ed obblighi nascenti da tale rapporto.La controversia che concerna indennità, canoni o altri corrispettivi ma che investa l’esercizio di poteri discrezionali – valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali, deve ritenersi attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.  SE 306.2017 Trib Cremona