Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo, Sez. I, sentenza n. 664 del 2011

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TAR ABRUZZO 664/2011 0 1 downloads

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Supposta incompatibilità degli impianti con la zonizzazione comunale vigente- Illegittimità diniego autorizzazione all’installazione dell’impianto da parte del

comune

 

Le Regioni, nel disciplinare l’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione e quindi i criteri localizzativi degli impianti stessi, devono rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore.I suddetti criteri non devono essere, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento» degli impianti. Il Comune, nel procedere alla localizzazione o delocalizzazione delle antenne, ha l’obbligo di attenersi ai «criteri di funzionalità delle reti e dei servizi», assicurando il coordinamento tra le esigenze connesse alla gestione del territorio e quelle derivanti dalla necessità di non interferire con la funzionalità delle reti e dei servizi.