Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza n. 11668 del 2015

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Preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici per gli interventi su immobili o aree di interesse paesaggistico

E’ illegittimo il parere negativo della Soprintendenza relativo ad interventi su immobili o aree di interesse paesaggistico formulato sulla base degli atti comunali relativi al piano della antenne e senza una effettiva valutazione di compatibilità paesaggistica.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio,essa costituisce un atto autonomo e presupposto anche rispetto all’autorizzazione di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.

Il procedimento per il rilascio del titolo paesaggistico preordinato alla verifica della compatibilità ambientale dei lavori edilizi risulta distinto dal procedimento per il rilascio del permesso di costruire tendente a verificare se i lavori siano conformi o meno alla normativa urbanistica.