Tar Campania, sentenza n. 2411/2019

Non c’è equivalenza, in termini edilizi, fra il concetto di costruzione e quello di impianto tecnologico, nella specie antenne di telefonia mobile dotate di caratteristiche del tutto diverse da quelle delle costruzioni in senso proprio,pertanto la realizzazione degli impianti e infrastrutture di telefonia mobile non è subordinata al permesso di costruire ex artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001 ma soltanto all’ autorizzazione di cui all’art. 87 del D. Lgs. 259/2003 che assorbe ogni altro procedimento . Non può dunque essere irrogata la sanzione demolitoria,per difetto dei presupposti, qualora manchi il permesso di costruire.SE 2411.2019 Tar Campania