Consiglio di Stato, sez. VI, 19/02/2018 n. 1058

Autorizzazione degli enti locali all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

L’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ‒ il quale, nel disciplinare il riparto di competenze tra Regioni, province e comuni in materia, stabilisce che «i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» ‒ , va interpretato nel senso che l’ente locale può senz’altro disciplinare, con proprio regolamento, l’individuazione di siti del territorio comunale interdetti all’installazione di impianti del genere di cui si discute, ma ciò può avvenire senza che la facoltà di regolamentazione si traduca in un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche.

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