Consiglio di Stato, Sez.VI, 11 gennaio 2005,n.100

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Edilizia ed Urbanistica-Necessità di concessione edilizia e licenza di abitabilità per l’installazione di stazioni radio per la telefonia mobile-

 

L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal t.u. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé ogni valutazione urbanistico – edilizia. Se il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello previsto dal t.u. edilizia verrebbero vanificati i principi ispiratori del codice delle comunicazioni, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione, della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi.

L’installazione di stazioni radio per la telefonia mobile è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 c.d. codice delle comunicazioni (d.lg. 1 agosto 2003 n. 259), non occorrendo, all’uopo, il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 lett. e) t.u. dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).