Cassazione civile sez. trib. – n. 24026/2015

  1. È inammissibile la censura riguardo la nullità degli avvisi di accertamento inviati alla società incorporata e non alla società incorporante, in quanto l’art. 2504 bis cod. civ. nel testo modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolvendo la fusione (per incorporazione di una società) in una vicenda non estintiva ma evolutivo/modificativa, che comporta un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio.2)
  2. È inammissibile la censura sull’inapplicabilitàdell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 (cosi come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134) agli avvisi di accertamento ai fini ICI con riferimento ad una “stazione radio base” per l’espletamento del servizio radiomobile di comunicazione, giusta quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo la quale “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione”.3)
  3. Secondo il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4 i ripetitori di telefonia mobile devono essere accatastati. Essi inoltre, secondo quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/2006, riferita alle centrali eoliche e ai  ripetitori e impianti similari,vanno classificati nella categoria “D”, in quanto trattasi di struttura stabilmente infissa al suolo, recintata, all’interno della quale è stato installato, su platea di calcestruzzo, un traliccio cui sono state fissate le antenne.