Valore del parere dell’ARPA, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 259/2003
Il parere dell’ARPA, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 259/2003, non è atto presupposto condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, bensì provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto e non alla formazione del titolo edilizio e all’inizio dei lavori con esso assentiti .
Fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela, i profili edilizi e urbanistici connessi alla realizzazione del progetto, ai sensi degli artt. 86 e 87 d.lgs. cit,, vanno verificati all’interno della fase istruttoria e entro il termine di 90 giorni