Consiglio di Stato, sez. VI, 23 gennaio 2018 n. 444

Icon

CdS444 0 6 downloads

...

Valore del parere dell’ARPA, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 259/2003

Il parere dell’ARPA, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 259/2003, non è atto presupposto condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, bensì provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto e non alla formazione del titolo edilizio e all’inizio dei lavori con esso assentiti .

Fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela, i profili edilizi e urbanistici connessi alla realizzazione del progetto, ai sensi degli artt. 86 e 87 d.lgs. cit,, vanno verificati all’interno della fase istruttoria e entro il termine di 90 giorni